Corte di Cassazione – Fallimento del promittente venditore: conflitto tra privilegio ex art. 2775 bis c.c. e ipoteca anteriore.
Cassazione civile, Sez. I, 9 gennaio 2013 n. 341 - Presidente Plenteda - Relatore Ferro
Art. 2775-bis c.c. - Piano di riparto - Ordine privilegi - Prelazione ipotecaria - Art. 2748 c.c. - Stipula contratto definitivo - Opponibilità - Concorso di privilegi
Il privilegio speciale sul bene immobile, che assiste il credito del promissario acquirente conseguente alla mancata esecuzione del contratto preliminare trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis c.c., essendo subordinato ad una particolare forma di pubblicità costitutiva, resta sottratto alla regola generale di prevalenza del privilegio sull'ipoteca e soggiace agli ordinari principi in tema di pubblicità degli atti. Nel caso in cui il curatore del fallimento della società costruttrice dell'immobile scelga lo scioglimento del contratto preliminare, ai sensi della L. Fall., art. 72, il conseguente credito del promissario acquirente, benché assistito da privilegio speciale, deve essere pertanto collocato, in sede di riparto, con grado inferiore rispetto a quello dell'istituto di credito che, prima della trascrizione del contratto preliminare, abbia iscritto sull'immobile stesso ipoteca a garanzia del finanziamento concesso alla società costruttrice. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
Conforme a Cassazione civile, Sez. I, 27 novembre 2012 n.20974.
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Corte di Cassazione, Sez. I, 09 gennaio 2013, n.341.pdf | 29.7 KB |