Tribunale di Terni-Finanziamenti prededucibili,e contenuto della attestazione del professionista ex articolo 182 quinquies l.f..
Tribunale Terni, 14 gennaio 2013 - Pres. Lanzellotto - Est. Paola Vella.
Concordato preventivo - Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili - Richiesta in pendenza del termine fissato a fronte di domanda di concordato con riserva - Ammissibilità.
Concordato preventivo - Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili - Attestazione del professionista ex articolo 182 quinquies - Attestazione della veridicità dei dati aziendali - Necessità.
Concordato preventivo - Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili - Migliore soddisfazione dei creditori - Valutazione - Criteri.
Concordato preventivo - Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili - Attestazione della veridicità dei dati aziendali - Livello di approfondimento e di completezza dell'attestazione - Correlazione con lo stato di avanzamento della procedura e con l'approssimarsi del termine concesso dal tribunale.
Concordato preventivo - Autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili - Migliore soddisfazione dei creditori - Contenuto dell'attestazione - Valutazione comparativa con indicazioni numeriche delle alternative alla soluzione prospettata dal debitore - Valutazione del peso finanziario della prededuzione - Necessità.
L'autorizzazione a contrarre i finanziamenti previsti dall'articolo 182 quinquies, legge fallimentare può essere richiesta anche in pendenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, comma 6, in seguito alla presentazione di domanda di concordato preventivo con riserva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Sebbene non espressamente menzionata dall'articolo 182 quinquies, comma 1, legge fallimentare, l'attestazione della veridicità dei dati aziendali costituisce un passaggio imprescindibile dell'attestazione richiesta al professionista dalla medesima norma della funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori, con la precisazione che eventuali ragioni di urgenza e tempestività che connotano l'erogazione di nuova finanza non consentono una deroga alla serietà ed al rigore che devono accompagnare i controlli giudiziali previsti dalla legge, essendo onere del debitore allestire tempistiche e scansioni organizzative idonee al perseguimento del risultato voluto. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La funzionalità alla migliore soddisfazione dei creditori dei finanziamenti contemplati dall'articolo 182 quinquies, legge fallimentare deve essere rapportata ai valori patrimoniali attivi e passivi dell'impresa debitrice e l'idoneità allo scopo dei finanziamenti in questione può ritenersi sussistente quando: a) si generi un reddito positivo con conseguente incremento del valore del patrimonio aziendale (aumento dell'attivo / diminuzione del passivo / incremento indiretto del valore patrimoniale, come ad esempio dell'avviamento); b) si generi una perdita, ma ciò nonostante il patrimonio aziendale non subisca una riduzione non tanto sul piano meramente contabile ma in termini di valore realizzabile e destinabile ai creditori; al quesito deve, invece, darsi risposta negativa quando c) dalla prosecuzione dell'attività di impresa derivi una perdita e il valore di realizzo del patrimonio aziendale subisca una riduzione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Il livello di approfondimento e di completezza della attestazione sulla veridicità dei dati aziendali richiesta dall'articolo 182 quinquies, legge fallimentare è direttamente proporzionale allo stato di avanzamento della procedura di deposito della domanda di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, tenendo presente che l'imposizione, tra gli obblighi informativi, dei report mensili dovrebbe avere proprio il fine di consentire all'attestatore - prima ancora che al tribunale cui sono destinati - di monitorare la progressione degli adempimenti necessari in vista del rispetto della scadenza del termine concesso dal tribunale a fronte della domanda di concordato con riserva. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'attestazione della funzionalità dei finanziamenti alla migliore soddisfazione dei creditori non può limitarsi ad una generica dichiarazione che una liquidazione a stralcio dei beni successiva alla cessione dell'attività determinerebbe una riduzione del valore di trasferimento dell'azienda (circostanza, questa, della quale normalmente non si ha motivo di dubitare), dovendo, invece, contenere una proiezione, anche numerica, degli scenari praticabili, con indicazione del fatto che nell'ipotesi alternativa a quella voluta dal debitore i creditori riceverebbero una soddisfazione inferiore. In quest'ottica, l'attestatore dovrà ovviamente considerare anche il peso finanziario della prededuzione spettante agli istituti di credito, specie a fronte di erogazioni di importi elevati, i quali potrebbero in astratto precludere o ridurre grandemente la soddisfazione degli altri creditori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)
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