Corte di Cassazione – Azione revocatoria ordinaria e contratto preliminare di compravendita.
Corte di Cassazione, Sez. III, 20 agosto 2009 n. 18528 - Dott. Finocchiaro, Presidente - Dott. Federico, Relatore.
Procedimento per cassazione - Procura speciale - art. 83 c.p.c. III° comma - art. 83 c.p.c. II° comma - Sostituzione difensore
Art. 2901 c..c. - Preliminare di compravendita - Vendita immobiliare - Contratto definitivo - Effetto Traslativo - Atto dovuto - Eventus damni - Scientia damni o consilium fraudis - Revocatoria ordinaria.
Pur dovendosi ritenere che la stipulazione di un negozio definitivo costituisca l'esecuzione doverosa di un pactum de contraendo validamente posto in essere (sine fraude) cui il promissario non potrebbe unilateralmente sottrarsi (e, come tale, non soggetto a revoca, ai sensi dell'art. 2901 c.c., comma 3, trattandosi di atto compiuto in adempimento di un'obbligazione e cioè di un atto dovuto), la regola dell'irrevocabilità del negozio definitivo deve invece essere esclusa nell'ipotesi in cui venga provato il carattere fraudolento del negozio preliminare con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto; in tal caso tuttavia, non producendo il contratto preliminare di vendita effetti traslativi e non essendo dunque configurabile quale atto di disposizione del patrimonio, l'azione revocatoria ordinaria dovrà avere ad oggetto il contratto definitivo di vendita successivamente stipulato, ed è con riferimento proprio a quest'ultimo che andrà pertanto accertata la sussistenza dei presupposti della revocatoria. (Anna Serafini - Riproduzione riservata)
Sono soggetti a revoca ai sensi dell'art. 2901 c.c., i contratti definitivi stipulati in esecuzione di un contratto preliminare, allorquando sia provato il carattere fraudolento del negozio con cui il debitore abbia assunto l'obbligo poi adempiuto, e tale prova può essere data nel giudizio introdotto con la domanda revocatoria del contratto definitivo indipendentemente da un'apposita domanda diretta nei confronti del contratto preliminare per sentirne dichiarare l'inefficacia. (Massima ufficiale)
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