Corte di Cassazione – Concordato preventivo e transazione fiscale.

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Data di riferimento: 
04/11/2011

Cassazione civile, Sez. I, 04 novembre 2011 n. 22932 - Dott. Proto Presidente - Dott. Zanichelli Relatore

Concordato preventivo - Omologazione - Reclamo alla Corte d'appello - Ricorso in Cassazione - Termini Concordato preventivo - Transazione fiscale - Debiti tributari - Obbligatorietà concordato

In tema di concordato preventivo, al decreto emesso, ai sensi dell'art. 183, comma 1, legge fall., dalla corte d'appello, che decida sul reclamo avverso il decreto di omologazione, si applica il rito camerale di cui agli art. 737 e s. c.p.c. e, quindi, è ricorribile per cassazione entro il termine ordinario di sessanta giorni, decorrenti dalla data di notificazione dello stesso; infatti, non può applicarsi per analogia la disciplina prevista per il concordato fallimentare dall'art. 131 legge fall., e riformata con il d.lg. n. 169 del 2007, attesa la compiutezza della disciplina del concordato preventivo e stante la diversità dei presupposti oggettivi in cui interviene la rispettiva omologazione (impresa fallita da un lato e in bonis dall'altro). (Massima ufficiale)

Nel concordato preventivo la transazione fiscale si pone come istituto facoltativo, che - ove attivato - produce il consolidamento dei debiti tributari, effetto peculiare ed ulteriore rispetto a quelli normalmente scaturenti dal concordato, che derivano dall'art. 184 l.fall. secondo cui il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori e quindi anche per il fisco, a nulla rilevando la mancata attivazione della transazione fiscale. (Massima ufficiale)

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]