Corte di Cassazione – Cessione di credito e successivo fallimento del creditore cedente.
Corte di Cassazione, Sez. III, 25 gennaio 2012 n. 1012 - Pres. Trifone - Relatore Uccella
Cessione del credito - Notifica al debitore ceduto - Fallimento cedente - Riscossione credito da parte del curatore - Efficacia pagamento - Principio dell'apparenza - Buona fede
La cessione di credito produce pieni effetti, nei confronti del debitore ceduto, dal momento in cui gli sia stata notificata, a norma dell'art. 1264 c.c., sicché la sopravvenienza del fallimento del cedente, dopo detta notificazione, come non legittima il curatore, ancorché erroneamente autorizzato dal giudice delegato, a riscuotere il credito, salvo il preventivo e vittorioso esperimento dell'azione revocatoria dell'atto di cessione, così non comporta l'efficacia liberatoria del pagamento che il debitore stesso abbia effettuato a detto curatore, restando preclusa ogni possibilità di applicazione delle norme in tema di pagamento al creditore apparente. (Nella specie la S.C. ha escluso l'effetto liberatorio del pagamento al creditore apparente non potendo ipotizzarsi alcun dubbio sulla corretta individuazione del creditore destinatario, posto che la cessione fu notificata al ceduto, che nulla oppose, prima del fallimento del cedente). (Massima ufficiale)
Provvedimento segnalato dalla dott.ssa Giulia Gabassi
Allegato | Dimensione |
---|---|
Corte di Cassazione, Sez. III, 25 gennaio 2012 n. 1012.pdf | 43.42 KB |