Tribunale di Verona - Azione di responsabilità esercitata dal curatore nei confronti degli amministratori di s.r.l.
Tribunale Verona, 16 aprile 2012 - Pres. Mirenda - Est. Vaccari.
Società a responsabilità limitata - Responsabilità degli amministratori - Fondamento dell'azione di responsabilità promossa dei creditori sociali - Articolo 2394 CC - Esclusione - Articolo 2043 c.c. - Comportamento doloso o colposo dell'amministratore - Necessità.
Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - legittimazione del curatore - Azione di natura unitaria ed inscindibile.
Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - dichiarazione di fallimento - Legittimazione esclusiva del curatore.
In mancanza di una espressa previsione di legge, la legittimazione dei creditori sociali a promuovere l'azione di responsabilità per i danni derivanti dalla mancata conservazione del patrimonio sociale trova fondamento nell'articolo 2043 c.c. e non nell'articolo 2394 c.c., il quale non è applicabile in via analogica alle società a responsabilità limitata. Da ciò consegue che il comportamento dannoso dell'amministratore deve essere caratterizzato da dolo o colpa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
La riforma della legge fallimentare, nell'attribuire al curatore la legittimazione esclusiva all'esercizio di tutte le azioni di responsabilità nei confronti degli amministratori che trovino fondamento nella disciplina di diritto sostanziale ha confermato il principio espresso dalla giurisprudenza secondo il quale l'azione di responsabilità esercitata dal curatore del fallimento ai sensi dell'articolo 146, legge fallimentare ha natura contrattuale e carattere unitario ed inscindibile, essendo il frutto della confluenza in un unico rimedio delle due diverse azioni di cui agli articoli 2393 e 2394 c.c.. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Lo scopo dell'azione di responsabilità esercitata dal curatore fallimentare non è quello di reintegrare il patrimonio dei singoli creditori, bensì quello di attuare, per il tramite della ricostruzione del patrimonio del fallito, il concorso dei creditori anche sul patrimonio dell'amministratore. Da ciò consegue che il danno risarcibile non è quello cagionato al singolo creditore, ma quello subito dal patrimonio della società, con l'ulteriore conseguenza che, per effetto della dichiarazione di fallimento, diviene improcedibile il giudizio di responsabilità in precedenza promosso dal singolo creditore sociale, giudizio che potrà essere proseguito esclusivamente dal curatore. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)
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