Corte di Cassazione – Credito dello studio professionale associato e insussistenza del privilegio ex art. 2751 bis n.2 cc.

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Data di riferimento: 
02/07/2012

Cassazione Civile, sezione VI, sottosezione I, 2 luglio 2012 n. 11052 - Dott. Plenteda - Presidente - Dott. Didone - Estensore.

Associazione professionale - Professionista - Studio legale - Singolo avvocato - Rapporto d'opera professionale - Privilegio ex art. 2751 bis n.2.

La proposizione della domanda per ottenere l'ammissione al passivo fallimentare da parte di uno studio associato lascia presumere l'esclusione della personalità del rapporto d'opera professionale, e, dunque, l'inesistenza dei presupposti per il riconoscimento del privilegio di cui all'art. 2751 bis, n. 2, c.c., salva l'allegazione e la prova della cessione del credito della prestazione professionale svolta personalmente dal singolo associato (principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, n. 1, c.p.c.). (Massima ufficiale).

(Provvedimento segnalato dall'avv. Anna Serafini).

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]