Corte di Cassazione – Insinuazione “supertardiva” e causa non imputabile del ritardo.

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Data di riferimento: 
19/03/2012

Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2012 n. 4310 - dott. Fioretti Francesco Maria, Presidente - dott. Di Virgilio Rosa Maria, Relatore

Insinuazione tardiva - Domanda "supertardiva" - Decorrenze del termine - Causa non imputabile - Riparto dell'attivo - Comunicazione ex art. 92 l.f. -

Ai fini dell'ammissibilità della domanda tardiva di ammissione del credito ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 101 legge fall. (cd. supertardiva), il mancato avviso al creditore da parte del curatore del fallimento, previsto dall'art. 92 legge fall., integra la causa non imputabile del ritardo da parte del creditore; peraltro, il curatore ha facoltà di provare, ai fini dell'inammissibilità della domanda, che il creditore abbia avuto notizia del fallimento, indipendentemente dalla ricezione dell'avviso predetto. (Massima ufficiale)

Nel caso in cui venga presentata una c.d. domanda di insinuazione supertardiva, il termine di decadenza previsto dall'art. 101 ultimo comma l.f., ovverosia l'esaurimento di tutte le operazioni di riparto dell'attivo fallimentare, non opera, ove il creditore provi che l'inosservanza del termine finale per la presentazione della domanda tardiva non sia addebitabile al creditore stesso. Peraltro, posto che la previsione di legge fa riferimento alla "causa non imputabile", incentrando l'attenzione direttamente sul creditore, tale circostanza non può identificarsi in un'"impossibilità oggettiva" di presentare nei termini la domanda di ammissione, ipotesi che invero riguarderebbe la posizione del curatore. (Anna Serafini - riproduzione riservata)

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: