Tribunale di Udine - giudizio di opposizione allo stato passivo - assistenza di un difensore - necessità.

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Data di riferimento: 
26/06/2008

Nel procedimento di opposizione allo stato passivo di cui agli artt. 98 e 99 L.F. la parte non può stare in giudizio senza il ministero di un procuratore legale esercente, atteso il suo carattere di procedimento camerale a natura contenziosa. Anche se tale procedimento si conclude con un provvedimento che ha la forma del decreto, infatti, non si può dubitare che lo stesso sia un giudizio speciale a cognizione piena e ciò sia sotto il profilo di natura sostanziale, per i diritti di natura soggettiva che possono essere fatti valere in tale sede, sia sotto il profilo di natura procedurale, avendo il legislatore minuziosamente regolato tutte le fasi del subprocedimento di impugnazione, revocazione e opposizione allo stato passivo.

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]