Trib. Roma - Sopravvalutazione fittizia del capitale sociale, trasform.di società e responsabilità di amministratori e sindaci.

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Data di riferimento: 
03/11/2011

Tribunale Roma, 03 novembre 2011 - - Est. Cardinali.

Fallimento - Autorizzazione a stare in giudizio del curatore - Sanatoria con effetto ex tunc..

Società - Formazione fittizia del capitale - Illecito ex articolo 2632 c.c. - Sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società - Rilevanza in sede civile ex articolo 2043 c.c..

Fallimento - Azione di responsabilità del curatore - Azione sociale di responsabilità - Azione dei creditori sociali - Legittimazione - Sussistenza.

Società - Responsabilità degli amministratori e dei sindaci - Distrazioni poste in essere dagli amministratori - Mancanza di specifici poteri interdittivi dei sindaci - Responsabilità - Esclusione.

Società - Responsabilità degli amministratori e dei sindaci - Responsabilità dei sindaci - Dovere di controllo ex articolo 2403 c.c. - Legittimità sostanziale delle attività degli amministratori - Rilevanza - Conformità formale - Irrilevanza.

Società - Responsabilità degli amministratori e dei sindaci - Responsabilità dei sindaci - Mancato rilievo dell'inesistenza del capitale sociale - Mancata adozione di opportune iniziative - Sopravvalutazione dell'unico cespite.

Società - Dovere di vigilanza e controllo dei sindaci - Inerzia dei sindaci di fronte a comportamenti censurabili posti in essere prima del loro insediamento.

Deve essere condiviso l'orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo il quale l'originario difetto di autorizzazione a stare in giudizio del curatore può essere sanato con effetto ex tunc. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Integra la fattispecie dell'illecito penale prevista dall'articolo 2632 c.c. il comportamento degli amministratori e dei soci che pongono in essere un fittizio aumento del capitale sociale mediante sopravvalutazione rilevante del patrimonio della società (nel caso di specie la sopravvalutazione ha riguardato il valore di un software) in occasione della sua trasformazione da società a responsabilità limitata in società per azioni. Detto comportamento comporta comunque un danno per la società e per i suoi creditori rilevante sotto il profilo dell'articolo 2043 c.c., in quanto viola il dovere di tutela del capitale sociale nella sua fondamentale funzione di garanzia, danno che può ritenersi coincidente con le perdite maturate negli anni di esercizio dell'attività che la società non avrebbe dovuto svolgere e non avrebbe svolto se i suddetti soggetti non lo avessero consentito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Ai sensi degli articoli 2394 bis c.c. e 146, legge fallimentare, il curatore fallimentare può esperire sia l'azione sociale di responsabilità sia l'azione spettante ai creditori sociali ai sensi degli articoli 2393 e 2394 c.c. nonché l'azione di responsabilità per fatti illeciti di cui all'articolo 2043 c.c. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

In mancanza di specifici poteri interdittivi, deve escludersi la responsabilità dei sindaci in ordine alle distrazioni effettuate dall'amministratore mediante prelievi ingiustificati dai conti correnti della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I doveri di controllo previsti a carico dei sindaci dall'articolo 2403 c.c. devono estendersi alla legittimità sostanziale dell'attività degli amministratori della società e non possono ritenersi limitati alla mera constatazione della conformità formale di tale attività alle disposizioni di legge o agli astratti principi di contabilità. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Rilevano ai fini della responsabilità dei sindaci di cui all'articolo 2407 c.c. il mancato rilievo dell'inesistenza della garanzia costituita dal capitale della società e l'omissione di opportune iniziative dirette a rimuovere tale situazione, tanto più grave quanto più risulti evidente la mancanza di corrispondenza alla realtà di una spropositata rivalutazione del valore di un cespite che costituisce l'intero attivo patrimoniale della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Il dovere dell'organo di controllo di vigilare sull'esistenza e la permanenza delle condizioni per il corretto svolgimento dell'attività sociale deve essere osservato immediatamente, al momento dell'accettazione dell'incarico, e la eventuale inerzia dei sindaci nell'assolvere ai compiti di vigilanza non può ritenersi giustificata dall'anteriorità al loro insediamento di comportamenti censurabili posti in essere dagli amministratori. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Filippo Geraci

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: