Tribunale di Roma - Azione di responsabilità, operazioni straordinarie, controllo e vigilanza del collegio sindacale
Tribunale Roma, 20 febbraio 2012 - Pres. Elena Raganelli - Est. Antonella Dell'Orfano.
Società - Azione di responsabilità dei creditori - Prescrizione quinquennale - Decorrenza - Possibilità per i creditori di venire a conoscenza dell'incapienza del patrimonio - Significato di incapienza - Distinzione dallo stato di insolvenza - Onere della prova.
Società - Formazione fittizia del capitale - Reato - Soci responsabili - Soci conferenti.
Società - Responsabilità di amministratori e soci - Responsabilità solidale dei soci che hanno deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società - Applicazione ratione temporis.
Società - Collegio sindacale - Dovere di vigilanza - Operazioni straordinarie - Potere di valutare la correttezza delle scelte degli amministratori - Esclusione - Verifica di conformità alla legge delle scelte - Sussistenza - Richiesta di integrazione della documentazione a verifica sostanziale delle informazioni necessarie a valutare la correttezza dell'operazione.
L'azione di responsabilità dei creditori sociali nei confronti degli organi della società è soggetta a prescrizione quinquennale, la quale decorre dal momento in cui i creditori sono oggettivamente in grado di venire a conoscenza dell'insufficienza del patrimonio sociale ai fini della soddisfazione dei loro crediti. Tale incapienza, consistente nell'incidenza delle passività sulle attività, non corrisponde alla perdita integrale del capitale sociale, che può verificarsi anche in presenza di un pareggio tra attivo e passivo, né allo stato di insolvenza di cui all'articolo 5, legge fallimentare; essa consiste in una condizione di squilibrio patrimoniale più grave e definitiva, la cui emersione non coincide necessariamente con la dichiarazione di fallimento, potendo essere anteriore o posteriore. L'onere di dimostrare che l'insufficienza del patrimonio sociale si è manifestata ed è divenuta conoscibile prima della dichiarazione di fallimento grava sull'amministratore o sul sindaco che eccepisce la prescrizione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
I soci che, in base al disposto dell'articolo 2632 c.c., possono essere ritenuti responsabili del reato di formazione fittizia del capitale sono esclusivamente quelli che in occasione della delibera di aumento fittizio del capitale sociale, effettuano conferimenti in favore della società. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
L'articolo 2476, comma 7, c.c., che ha introdotto una forma di responsabilità anche per i singoli soci che, con il proprio comportamento, avallano l'atto esecutivo posto in essere dall'amministratore, è applicabile esclusivamente alle fattispecie formatesi successivamente al 1 gennaio 2004, data di entrata in vigore della modifica legislativa. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Benché non possa ritenersi compito del collegio sindacale verificare la correttezza delle valutazioni poste in essere dagli amministratori, si deve tuttavia ritenere che rientri nei poteri e dei doveri dei sindaci verificare che le valutazioni predisposte a supporto di operazioni straordinarie siano conformi ai criteri dettati dal legislatore, verifica, questa, che può essere condotta attraverso richieste di integrazione della documentazione posta a supporto di dette operazioni. Va, inoltre, precisato che la vigilanza del collegio non deve limitarsi alla verifica dell'esistenza fisica dei documenti relativi all'operazione straordinaria, ma deve estendersi alla idoneità dei medesimi a fornire quel livello minimo di qualità e quantità informativa necessarie a valutare la correttezza dell'intera operazione. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)
Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Filippo Geraci
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