Tribunale di Udine – Recesso dal contratto di agenzia e diritto alle indennità.

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Data di riferimento: 
24/02/2012

Tribunale di Udine, 24 febbraio 2012 - Dott. Alessandra Bottan - Presidente, Dott. Gianfranco Pellizzoni - Giudice rel., Dott.Francesco Venier - Giudice

Nell'ipotesi in cui l'agente abbia comunicato il recesso del contratto per giusta causa in data anteriore alla dichiarazione di fallimento per mancato pagamento delle provvigioni maturate ed abbia anche avviato la conseguente azione giudiziale per l'accertamento della risoluzione del contratto e il pagamento delle indennità dovute, e detto recesso appaia giustificato e sorretto da un accertamento sufficientemente specifico degli elementi di fatto e da corretti criteri di carattere generale ispiratori del giudizio di tipo valutativo (nel caso specifico il gravissimo inadempimento del preponente), all'agente spettano entrambe le indennità di mancato preavviso e sostitutiva di clientela in quanto, in assenza di un'espressa previsione relativa alla possibilità di recedere senza preavviso dal rapporto di agenzia, per lo stesso trova applicazione in via analogica l'istituto del recesso per giusta causa di cui all'art. 2119 cod. civ. (Francesco Gabassi - Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]