Tribunale di Mantova - Responsabilità degli amministratori di s.r.l. e nesso di causalità.

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Data di riferimento: 
20/12/2007

Tribunale di Mantova 20 dicembre 2007 - Pres. De Simone, rel. Bettini.

Processo societario - Chiamata in causa di terzi da parte del convenuto - Notifica dell'atto di chiamata nel termine per la costituzione del convenuto - Necessità.

Società a responsabilità limitata - Azione di responsabilità nei confronti degli amministratori - Fondamento - Legittimazione del curatore - Sussistenza.

Responsabilità degli amministratori - Cessazione dalla carica - Opponibilità ai terzi - Iscrizione nel registro delle imprese - Necessità - Obbligo di vigilanza degli amministratori sull'iscrizione - Sussistenza.

Responsabilità di amministratori e sindaci - Quantificazione del danno - Verifica del nesso di causalità tra condotta e danno - Necessità - Impossibilità di ricostruzione analitica degli effetti delle violazioni - Liquidazione equitativa - Imputazione causale dello sbilancio patrimoniale - Ammissibilità.

Nonostante l'art. 4, III comma del d. lgs. n. 5/03 non indichi il termine entro il quale il convenuto debba notificare l'atto di citazione ai terzi da lui chiamati in causa, si deve ritenere che tale notifica debba essere compiuta nel medesimo termine previsto per la tempestiva costituzione in giudizio del convenuto stesso. Il mancato rispetto del termine comporta l'inammissibilità della domande formulate nei confronti dei terzi, la cui eventuale costituzione in giudizio non potrebbe comunque avere l'effetto di sanare la relativa decadenza.

Benché, dopo la riforma del diritto societario di cui al d. lgs. 6/03, non vi sia più una norma di carattere generale che disciplina l'azione di responsabilità nei confronti degli amministratori di società a responsabilità limitata - prevista invece per le società per azioni dall'art. 2394 cod. civ. -, si deve ritenere che in virtù del divieto del neminem laedere disciplinato dall'art. 2043 c.c., i creditori sociali possano comunque agire nei confronti degli amministratori che con la loro condotta attiva o omissiva abbiano cagionato l'insufficienza del patrimonio sociale. In caso di fallimento della società, detta azione potrà essere pertanto esercitata dal curatore che, in forza dell'art. 146 legge fall., è legittimato a proporre un'azione unica ed inscindibile che cumula i presupposti di entrambe le azioni previste dagli artt. 2393 e 2394 cod. civ. ed è volta ad acquisire all'attivo fallimentare ciò che sia stato sottratto al patrimonio sociale per fatti imputabili agli amministratori.

In mancanza di iscrizione nel registro delle imprese, la cessazione degli amministratori - responsabili di non aver messo in liquidazione la società o, in alternativa, di non aver ricostituito il capitale sociale al minimo di legge - non è opponibile al curatore fallimentare e ciò anche se a tale iscrizione devono provvedere i sindaci, posto che gli amministratori hanno comunque l'onere di vigilare sul compimento dell'iscrizione medesima e di compierla in caso di omissione da parte dei sindaci.

Poiché il pregiudizio derivante da specifici atti illegittimi imputabili ad amministratori e sindaci non può essere confuso con il risultato negativo della gestione della società divenuta poi insolvente, anche in tale ambito dovrà essere applicato il principio della necessaria individuazione di un preciso nesso di causalità tra comportamento illegittimo e danno. Ciò non toglie che possa essere utilizzato il criterio della liquidazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ. ove venga accertata l'impossibilità di individuare in modo analitico gli specifici effetti pregiudizievoli procurati al patrimonio sociale dall'illegittimo comportamento degli organi della società e comunque la plausibilità logica nel caso concreto dell'imputazione causale dell'intero sbilancio patrimoniale al comportamento in questione. (Sentenza e massime tratti dalla rivista on line http://www.ilcaso.it/)

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: