Corte di Cassazione – Revocatoria e mezzi anormali di pagamento – Assegno postdatato.

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Data di riferimento: 
11/02/2011

Corte di Cassazione, sez. VI, 11 febbraio 2011 n. 3471 Dott. PROTO Vincenzo - Presidente - Dott. CECCHERINI Aldo - Consigliere - Dott. MACIOCE Luigi - Consigliere - Dott. BERNABAI Renato - Consigliere - ZANICHELLI Vittorio - rel.Consigliere -

Non sono soggetti ad azione revocatoria ex art. 67, comma 1, n. 2 L.Fall. gli atti estintivi di debiti effettuati con assegni post-datati; l'assegno postdatato, infatti, considerato nella sua obbiettiva idoneità strumentale a costituire mezzo di pagamento equivalente al denaro, non perde le sue caratteristiche di titolo di credito, per cui, non costituendo mezzo anormale di pagamento, non consente l'esperimento dell'azione revocatoria suddetta. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]