Corte di Cassazione Sez.Unite - Azione revocatoria ordinaria iniziata anteriormente al fallimento e subentro del curatore.

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Data di riferimento: 
17/12/2008

Cassazione, Sezioni Unite, 17 dicembre 2008 n. 29420  - Dott. RORDORF Renato - rel.Consigliere.

Azione revocatoria ordinaria – Fallimento del debitore in corso di causa - Subentro del curatore al creditore originario nell'azione ex art. 66 L.F. nell'interesse della massa - Conseguenze per l'attore originario. 

Qualora sia stata proposta un'azione revocatoria ordinaria per far dichiarare inopponibile ad un singolo creditore un atto di disposizione patrimoniale compiuto dal debitore ed, in pendenza del relativo giudizio, a seguito del sopravvenuto fallimento del debitore, il curatore subentri nell'azione in forza della legittimazione accordatagli dalla L. Fall., art. 66, accettando la causa nello stato in cui si trova, la legittimazione e l'interesse ad agire dell'attore originario vengono meno, onde la domanda da lui individualmente proposta diviene improcedibile ed egli non ha altro titolo per partecipare ulteriormente al giudizio, neppure come interventore adesivo. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: