Corte di Cassazione - Azione revocatoria ed innammissibilità della prova della non sussistenza dello stato di insolvenza

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Data di riferimento: 
24/02/2011

Cassazione, sez. I, 24 febbraio 2011 n. 4559 Dott. CARNEVALE Corrado - Presidente - Dott. BERRUTI Giuseppe Maria - Consigliere - Dott. RAGONESI Vittorio - Consigliere - Dott. CULTRERA Maria Rosaria - Consigliere - MAGDA Cristiano - rel.Consigliere -

Nelle azioni promosse ai sensi della L. Fall., art. 67, lo stato di insolvenza dell'imprenditore poi fallito, nel cd. periodo sospetto, è oggetto di presunzione iuris et de iure, derivante dal fatto stesso dell'apertura della procedura concorsuale. Ne consegue che il creditore convenuto in revocatoria non è ammesso a provare che in tale periodo l'imprenditore versava in uno stato di sola temporanea difficoltà ad adempiere, né, a maggior ragione, siffatto accertamento può essere compiuto d'ufficio dal giudice del merito, tenuto invece ad indagare, ai fini della prova del presupposto soggettivo dell'azione, se, nel medesimo periodo, i sintomi del dissesto si siano manifestati all'esterno e come tali siano stati percepiti dall'accipiens. (avv. Anna Serafini - Riproduzione riservata).

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]