Corte di Cassazione - Sezioni Unite - Esdebitazione e pagamento di parte dei creditori concorsuali.

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Data di riferimento: 
18/11/2011

Cassazione civile, Sezioni Unite, 18 novembre 2011, n. 24215 - Pres. dott. Vittoria, rel. dott. Piccininni.

L'art. 142, co. 2, l.f. deve essere interpretato nel senso che, per la concessione del beneficio dell'esdebitazione, non è necessario che tutti i creditori concorsuali siano soddisfatti almeno parzialmente, bensì è sufficiente che almeno parte dei creditori sia stata soddisfatta, essendo invero rimesso al prudente apprezzamento del giudice accertare quando la consistenza dei riparti realizzati consenta di affermare che l'entità dei versamenti effettuati, valutati comparativamente rispetto a quanto complessivamente dovuto, costituisca quella parzialità dei pagamenti richiesta per il riconoscimento del beneficio. ( dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata)

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