Tribunale di Udine - Cessione del contratto di locazione ed ammissione al passivo.

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Data di riferimento: 
10/10/2011

Tribunale di Udine, 10 ottobre 2011, Pres. dott.ssa Alessandra Bottan, rel. dott. Gianfranco Pellizzoni

Non è sufficiente ad integrare una formale cessione dell'azienda - che ai sensi dell'art. 36 l. 392/78, unita alla comunicazione dell'avvenuta cessione, condurrebbe alla cessione del contratto di locazione pur in assenza del consenso del locatore ceduto - la mera vendita di arredi e attrezzature del locale. Non è possibile opporre al locatore, per paralizzare la sua pretesa di pagamento dei canoni, in presenza di un regolare contratto stipulato tra le parti, il subentro di un terzo, in assenza di una regolare comunicazione della cessione, sul presupposto di un suo consenso implicito, a meno che il locatore venuto comunque a conoscenza del trasferimento non lo abbia accettato tacitamente secondo la disciplina prevista dall'art. 1407 c.c. ( Nella specie il Tribunale, in sede di opposiizone allo stato passivo, ha ammesso il locatore al passivo del Fallimento per canoni maturati e non pagati dopo la dichiarazione di fallimento sul presupposto per cui il Fallimento era subentrato nel contratto di locazione e solo "di fatto" il contratto di locazione era stato ceduto ad una società terza, il cui amministratore era stato peraltro amministratore anche della società fallita) (dott.ssa Giulia Gabassi - Riproduzione riservata).

Provvedimento segnalato dall'avv. Michele Coceani 

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Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]