Trib. Vicenza - Credito per prestazioni di assistenza del debitore nel concordato e collocazione nel successivo fallimento.
Inserito da Francesco Gabassi il Mer, 27/07/2011 - 09:43
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Data di riferimento:
28/05/2010
Tribunale Vicenza, 28 maggio 2010 - Pres. Bozza - Est. Limitone.
Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Credito professionale - Assistenza alla redazione di domanda di concordato preventivo non presentata - Opponibilità alla massa - Esclusione.
Il credito per prestazioni professionali rese in favore di soggetto insolvente che non sfocino nel buon esito della procedura sperata (concordato preventivo, domanda neppure presentata) non trova alcuna collocazione nel successivo fallimento, per l'inutilità, anzi dannosità della relativa spesa. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)
(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).
Uffici Giudiziari:
Concetti di diritto fallimentare:
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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: