Tribunale di Vicenza - Opposizione allo stato passivo e impugnazione incidentale del curatore.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
27/05/2011

Tribunale Vicenza, 27 maggio 2011 - Pres. Bozza - Est. Limitone.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Impugnazione incidentale tardiva del curatore - Ammissibilità.

Fallimento - Stato passivo - Opposizione - Impugnazione incidentale tardiva del curatore - Non soccombenza - Inammissibilità.

Il curatore, a fronte della opposizione allo stato passivo presentata dal creditore ammesso solo parzialmente, può chiedere l'esclusione integrale del credito (reformatio in peius), mediante la proposizione di una impugnazione incidentale avverso il decreto di esecutività dello stato passivo, fino al momento del deposito della comparsa di costituzione e risposta. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

Il Curatore non può impugnare ex art. 98 l.f. un credito ammesso al passivo conformemente alla sua stessa richiesta, per mancanza di interesse all'impugnazione. (Giuseppe Limitone) (riproduzione riservata)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata).

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
AllegatoDimensione
PDF icon Tribunale di Vicenza 27 maggio 2011.pdf128.3 KB
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]