Tribunale di Bari – La cancellazione dell'ipoteca non può aver luogo a seguito dell'accoglimento di una domanda cautelare volta ad ottenere l'emissione di un ordine di prestazione del consenso alla cancellazione da parte del creditore ipotecario.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 14/06/2024 - 18:09Tribunale di Bari, Sez. I civ., 27 maggio 2024 (data della pronuncia) – Pres. Saverio Umberto di Simone, Rel. Emanuele Pinto, Giud. Cristina Fasano.
Ipoteca giudiziale – Condizioni perché possa essere cancellata - Accordo tra le parti o provvedimento giudiziale definitivo – - Inammissibilità di un differente presupposto. - Emissione di un ordine volto a costringere il creditore a prestare il consenso – Esclusione.