Corte di Cassazione (23379/2023) - Vendita ad offerta privata ex art. 106 L.F. ante riforma: assimilabilità alla vendita forzata ed effetti che ne derivano per l'offerente in caso di mancato pagamento e indizione di un nuovo incanto.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 01 agosto 2023, n. 23379 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Angelina-Maria Perrino.
Vendita a offerta privata ex art. 106 L.F. ante riforma 2005-2007 – Natura di vendita giudiziale ex art. 540 c.p.c. - Mancato pagamento del prezzo da parte dell'offerente – Curatore – Indizione di un nuovo incanto – Applicabilità dell'art. 587, ultimo comma, c.p.c. -.Dovere per l'offerente di pagare la differenza di prezzo.
In tema di liquidazione fallimentare nel regime anteriore alla riforma del 2005-2007, la vendita a offerta privata, contemplata dall’allora vigente art. 106, comma 1, L. fall., implicava l’assimilabilità della posizione dell’offerente a seguito dell’accettazione del curatore, debitamente autorizzato dal giudice delegato, a quella dell’aggiudicatario, con la conseguenza che, qualora si fosse proceduto a nuovo incanto exart. 542, comma 2, c.p.c., a fronte del mancato pagamento del prezzo, si palesasse applicabile l’art. 587, ult. comma, c.p.c., che impegnava l’aggiudicatario inadempiente a corrispondere la differenza fra il prezzo conseguito in esito al rinnovato incanto e quello ottenuto nell’incanto precedente. (Massima Ufficiale)
[nel senso che la vendita competitiva in sede fallimentare si conclude solo con l'integrale pagamento del prezzo, onde il curatore è legittimato ai sensi dell'art. 540, secondo comma, c.p.c. ad esperire ulteriori ricerche volte alla realizzazione di un prezzo maggiore di quello offerto, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, Sez. I, 25 Ottobre 2017, n. 25329 https://www.unijuris.it/node/3895].