Tribunale di Bari – Misure cautelari: è ammissibile la richiesta al tribunale finalizzata a che emetta un ordine che costringa il creditore a prestare il consenso alla cancellazione di un ipoteca giudiziale illegittimamente iscritta.

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Data di riferimento: 
21/12/2023

Tribunale di Bari, Sez. I civ., 21 dicembre 2023 (data della pronuncia) – Giudice designato Valeria Guaragnella.

Ipoteca giudiziale illegittimamente iscritta – Istanza ex art 700 c.p.c. al tribunale di riconoscimento di una misura cautelare - Emissione dell'ordine al creditore ipotecariodi prestare il consenso alla cancellazione – Ammissibilità della richiesta – Fondamento.

Va giudicata ammissibile la domanda cautelare azionata da un soggetto che non sia volta ad ottenere, inammissibilmente, dal tribunale la pronuncia dell'ordine cautelare di cancellazione dell'ipoteca illegittimamente iscritta sui suoi beni, pur essendo egli risultato totalmente adempiente agli obblighi assunti in sede di separazione, dalla ex consorte, ma sia finalizzata a che il tribunale ordini alla stessa un facere infungibile, rappresentato dal prestare il consenso alla cancellazione, ciò in quanto domanda avanzabile ex art. 700 c.p.c. anche in via cautelare, poiché coattivamente eseguibile a mezzo del rimedio di cui all’art. 614 c.p.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/sentenze/ultime/31328?Tribunale-di-Bari---Ordinanza-ex-art.-700-c.p.c.-di-prestare-il-consenso-alla-cancellazione-di-ipoteca-giudiziale-illegittimamente-iscritta#google_vignette

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: