Corte di Cassazione (30917/2023) - Il termine di decadenza di dieci giorni di cui all’art. 108 L.F. per impedire il perfezionamento della vendita si applica solo al caso di prezzo ritenuto notevolmente inferiore a quello giusto.
Cass., Sez. 1, 7 novembre 2023, n. 30917, Pres. Cristiano, Est. Vella
Fallimento – Vendite – Istanza al giudice delegato per impedirne il perfezionamento – Art. 108 l.f. – Ambito applicativo - Vendita a prezzo notevolmente inferiore a quello giusto - Inclusione - Ipotesi dei gravi e giustificati motivi - Esclusione.
In tema di poteri del giudice delegato ex art. 108 L. fall., il termine di decadenza di dieci giorni previsto dal comma 1 della richiamata norma, che fa riferimento al deposito di cui al quarto (recte quinto) comma dell’art. 107 L. fall., è applicabile alla sola ipotesi, contemplata dalla seconda parte di quest’ultima disposizione, in cui i soggetti legittimati chiedano al giudice delegato di impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto è notevolmente inferiore a quello giusto (tenuto conto delle condizioni di mercato); detto termine non è, per converso, riferibile all'ipotesi, prevista nella prima parte dell'art. 108, concernente l'istanza volta alla sospensione delle operazioni di vendita in presenza di gravi e giustificati motivi, istanza che può essere presentata fino all’emissione del decreto di trasferimento. Massima Ufficiale