Corte di Cassazione (16835/2022) – Fallimento: il privilegio previsto dall'art. 2751 bis, n. 3 c.c. non è riconoscibile in sede di stato passivo con riferimento all'indennità suppletiva della clientela e di quella di mancato preavviso.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 30/06/2022 - 12:18Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 maggio 2022, n. 16835 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Marco Vannucci.
Fallimento – Insinuazione al passivo – Indennità suppletiva della clientela – Riconoscimento del privilegio ex art. 2751 bis, n.3, c.c. - Esclusione - Fondamento.