Tribunale di Siracusa – Fallimento e insinuazione al passivo: effetti della mancanza di data certa nella documentazione contrattuale prodotta da una banca in sede di insinuazione al passivo.
Tribunale di Siracusa, Sez.I civ. - Settore Proc. Concorsuali, 12 maggio 2022 (data della pronuncia) – Pres. Veronica Milone, Rel. Federico Maida, Giud. Nicoletta Rusconi.
Fallimento di un correntista – Saldo negativo di un conto corrente- Istituto bancario - Insinuazione al passivo - Utilizzo degli estratti di saldo conto – Mancata contestazione da parte del cliente - Prova non valida.
Fallimento – Banca – Insinuazione al passivo – Produzione di documentazione priva di data certa – Clausole contrattuali in essa contenute – Inopponibilità al fallimento – Esistenza del rapporto contrattuale – Possibilità che risulti comunque provata – Credito restitutorio per la linea capitale – Riconoscibilità.
Una banca, ai fini dell’accertamento dell’anteriorità della data dei contratti di conto corrente rispetto alla data di fallimento del correntista e del saldo negativo degli stessi come posto a fondamento di una pretesa creditoria avanzata in sede di insinuazione al passivo, non può avvalersi, nei confronti della procedura, degli estratti di saldo conto, anche se accompagnati dalla dichiarazione di conformità prevista dall’art. 50 TUB, il cui valore di prova legale è stato espressamente negato al di fuori della procedura monitoria; né può invocare gli effetti preclusivi derivanti dalla mancata contestazione degli stessi, ove regolarmente inviati al debitore fallito, stante la inapplicabilità alla Curatela della disposizione di cui all’art. 1832 c.c. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata).
La mancanza di data certa della documentazione contrattuale prodotta dalla banca comporta unicamente l’inopponibilità al fallimento delle clausole contrattuali che sui documenti medesimi si assume siano rappresentate, con la conseguenza che le predette clausole non possono essere considerate nei termini dell’effettiva regolamentazione del relativo rapporto, ma non esclude l'esistenza stessa del rapporto contrattuale che può essere provata in altro modo consentito dall'ordinamento, talché, ove risulti provata la corresponsione di una o più somme da parte della banca, deve essere riconosciuto a quest’ultima un corrispondente credito restitutorio per la linea capitale; e ciò anche in assenza di una domanda restitutoria subordinata fondata sull’art. 2033 c.c., trattandosi di credito che rinviene la sua fonte nel medesimo titolo contrattuale, sì da potersi considerare ricompreso nella originaria domanda. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-siracusa-12-maggio-2022-pres-milone-est-maida
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27441.pdf
[in tema di non opponibilità al curatore, quale soggetto terzo, in sede di insinuazione al passivo da parte di una banca del saldo negativo di un conto corrente, dell'art. 1832 c.c., che prevede risulti approvabile anche tacitamente, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 26 agosto 2016 n. 17354https://www.unijuris.it/node/3001; in tema di rilevabilità anche d'ufficio della mancanza della data certa nelle scritture prodotte dal creditore a sostegno dell'istanza di ammissione al passivo fallimentare: Cassazione civile, Sezioni Unite, 20 febbraio 2013 n. 4213https://www.unijuris.it/node/1759; in tema di inapplicabilità delle clausole contenute in un contratto in assenza della prova certa della data di sottoscrizione dello stesso: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 10 aprile 2018, n. 9074https://www.unijuris.it/node/4731 e Cassazione civile, sez. I, 23 Ottobre 2019, n. 27203https://www.unijuris.it/node/4986].