Tribunale di Asti – Inapplicabilità dell’esenzione dall’azione revocatoria ex art. 67 3° co. , lett.a) l. fall. ai pagamenti effettuati dopo la cessazione dell’attività.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 21/09/2017 - 17:05Tribunale di Asti, 23 Giugno 2017. Est. Monica Mastrandrea.
Fallimento – Revocatoria fallimentare – Esenzioni ex art. 67 3° co. , lett.a) l. fall. – Pagamenti effettuati nell’esercizio dell’attività d’impresa dopo la cessazione dell’attività o la sua messa in liquidazione – Esclusione.