Tribunale di Padova – Amministrazione Straordinaria - Termine di decadenza dell’azione revocatoria promossa dal commissario in corso di procedura. Rimesse bancarie non revocabili.

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Data di riferimento: 
15/06/2017

Tribunale di  Padova 15 giugno 2017 – Giudice Elisa Rubbis.

Procedura di amministrazione straordinaria – Commissario straordinario – Proposizione di azioni revocatorie – Termine di decadenza – Decorrenza.

Rimesse in conto corrente bancario – Effettuazione in periodo sospetto – Fidi concessi – Ammontare superiore ai saldi passivi – Operazioni di mera ricostruzione della disponibilità –Revocabilità - Esclusione.

Nell’ambito della procedura di amministrazione straordinaria, l’autorizzazione all’esecuzione del programma di cessione dei complessi aziendali, se costituisce ai sensi dell’art. 49, primo comma del D. Lgs. 270/1999, condizione necessaria perché il commissario straordinario possa proporre le azioni per la dichiarazione di inefficacia e la revoca degli atti pregiudizievoli ai creditori previste dalle disposizioni della sezione III del capo III del titolo II della legge fallimentare (tra cui è ricompreso in particolare l’art. 69 bis), non rappresenta, tuttavia, (ancorché sul punto sussistano anche orientamenti di segno contrario) anche il dies a quo del termine triennale di decadenza dell’azione revocatoria di cui al summenzionato art. 69 bis L.F., in quanto, ai sensi del secondo comma del predetto art.49, quest’ultimo si deve ritenere decorra dalla dichiarazione dello stato di insolvenza, anche se soltanto in relazione all’eventuale fase liquidatoria [cfr. Tribunale di Napoli 27 marzo 2014 in questa rivista https://www.unijuris.it/node/2266]. (Pierluigi Ferrini –Riproduzione riservata)

Nessuna rimessa in conto corrente bancario, seppur eseguita dalla società in bonis, poi dichiarata fallita, in periodo sospetto, può essere qualificabile come “pagamento solutorio”, e può pertanto essere revocabile ex art. 67, secondo comma, L.F., laddove l’ammontare dei fidi concessi dalla banca alla stessa sia superiore ai saldi passivi del conto via via registratisi, trattandosi di operazioni che si deve ritenere rappresentino una mera ricostruzione della disponibilità del correntista. Da ciò, nell’ipotesi, discende l’inutilità di ogni disquisizione in ordine all’esistenza di  rimesse “consistenti e durevoli” ex art. 67, terzo comma, L.F. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17888.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: