Tribunale di Venezia – Presupposti perché la richiesta dell'imprenditore di apertura della liquidazione giudiziale possa trovare accoglimento: non necessità del deposito di tutta la documentazione prevista dall'art. 39 CCI.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 13/10/2022 - 16:08Tribunale di Venezia, Sez. Fallimentare, 12 settembre 2022 – Pres. Daniela Bruni, Rel. Silvia Bianchi, Giud. Martina Gasparini.
Liquidazione Giudiziale - Domanda di apertura proposta dal debitore – Accoglimento - Necessità del deposito di tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCI - Esclusione – Presupposti sufficienti.
Data di riferimento:
12/09/2022
[Questo provvedimento si riferisce al Codice della crisi]