Tribunale di Venezia – Presupposti perché la richiesta dell'imprenditore di apertura della liquidazione giudiziale possa trovare accoglimento: non necessità del deposito di tutta la documentazione prevista dall'art. 39 CCI.
Tribunale di Venezia, Sez. Fallimentare, 12 settembre 2022 – Pres. Daniela Bruni, Rel. Silvia Bianchi, Giud. Martina Gasparini.
Liquidazione Giudiziale - Domanda di apertura proposta dal debitore – Accoglimento - Necessità del deposito di tutta la documentazione di cui all'art. 39 CCI - Esclusione – Presupposti sufficienti.
Mentre nel procedimento unitario la documentazione di cui all’art. 39 CCI si palesa imprescindibile per l’accesso al concordato preventivo e al giudizio di omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l’apertura del procedimento di liquidazione giudiziale le carenze documentali non sono ostative all’accoglimento della richiesta dell’imprenditore quando gli elementi acquisiti consentono di riscontrare la legittimazione del soggetto che agisce, la competenza del giudice adito, il superamento delle soglie previste per l’accesso alla procedura concorsuale e lo stato di insolvenza in cui versa [nello specifico, il Tribunale nel dichiarare aperta la liquidazione giudiziale ha, per completezza documentale, ordinato al legale rappresentante della società sottoposta a detta procedura di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione risultasse tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - , i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCI]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)