Tribunale di Venezia – Sovraindebitamento e liquidazione dei beni: l'assenza di atti in frode costituisce requisito necessario per l'accesso a quella procedura non essendovi incompatibilità tra gli artt. 14 quinquies e decies della L. 3/2012.
Tribunale Ordinario di Venezia, Sez. I, 14 aprile 2022 – Pres. Rel. Martina Gasparini, Giud. Tania Vettore e Giulia Paolini.
Sovraindebitamento – Procedura di liquidazione dei beni - Fattibilità – Assenza di atti in frode – Requisito tuttora richiesto – Intervenuta abrogazione tacita e/o implicita - Esclusione.
Non può sostenersi, con riferimento alla liquidazione dei beni ex art. 14 L.3/2012, che il requisito dell'assenza di atti in frode richiesto dall'art. 14 quinquies, primo comma, per potersi procedere all'apertura di quella procedura, sia stato tacitamente abrogato a seguito della espressa previsione ad opera dell'art. 14 decies, secondo comma, della possibilità per il liquidatore di esercitare azioni revocatorie, stante la non incompatibilità tra le due disposizioni, dal momento che l’impugnabilità degli atti pregiudizievoli riguarda profili da considerarsi diversi, risultando non del tutto coincidenti le due categorie di atti, tenuto conto che il perimetro degli “atti in frode” risulta maggiore rispetto a quello dei soli atti “revocabili” ex art. 2901 cod civ., ricomprendendo anche le ipotesi penalmente rilevanti di bancarotta e gli atti volutamente depauperativi che comportino un aumento del passivo o una diminuzione dell’attivo, ovvero che dolosamente simulino attività inesistenti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Venezi a%2014%20aprile%202022.pdf
[al fine di escludere anche l'avvenuta abolizione implicita di tale requisito (effetto che si verifica allorquando una legge disciplina ex novo e completamente una materia regolata da una legge precedente), il Tribunale ha considerato irrilevante anche il fatto che non sia richiesto in sede di liquidazione controllata dal Nuovo Codice della Crisi e dell'Insolvenza, posto che lo stesso non risulta ancora entrato in vigore].