Tribunale di Torino – Omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo avverso tale decisione decorre dalla comunicazione via PEC effettuata dall'OCC.
Inserito da Francesco Gabassi il Ven, 03/02/2023 - 11:10Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Fallimentare, 17 gennaio 2022 – Pres. Manuela Massino, Rel. Antonia Mussa, Giud. Carlotta Pittaluga.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Omologazione – Proposizione del reclamo – Termine di 10 giorni – Decorrenza del dies a quo - Comunicazione via PEC effettuata dall'OCC - Fondamento.