Tribunale di Torino – Omologazione di un accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento: il termine di dieci giorni per la proposizione del reclamo avverso tale decisione decorre dalla comunicazione via PEC effettuata dall'OCC.
Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Fallimentare, 17 gennaio 2022 – Pres. Manuela Massino, Rel. Antonia Mussa, Giud. Carlotta Pittaluga.
Sovraindebitamento – Accordo di composizione della crisi – Omologazione – Proposizione del reclamo – Termine di 10 giorni – Decorrenza del dies a quo - Comunicazione via PEC effettuata dall'OCC - Fondamento.
In sede di accordi di composizione della crisi da sovraindebitamento la comunicazione via PEC effettuata dall'OCC della proposta e del decreto di omologa, ai sensi dell'art. 15, comma 7, della L. 3/2012 unitamente alle forme di pubblicità disposte dal giudice, deve essere ritenuta forma idonea a garantire la conoscenza legale di detto decreto e di decorrenza del dies a quo previsto per l'eventuale proposizione del reclamo, ai sensi dell'art. 12 di quella stessa legge, avverso tale pronuncia. Diversamente opinando e ponendo a carico della parte debitrice, per la quale peraltro non risulta prevista la necessaria difesa tecnica, un onere di notificazione del decreto di omologa di tali accordi (onere non contemplato dal legislatore e basato sul solo richiamo operato in via generale, per quanto compatibile, dall'art. 12, secondo comma, ultima parte, L. 3/2012 alla disciplina prevista dagli artt. 737 e seguenti del codice di procedura civile, e quindi in particolare al disposto dell'art. 739, secondo comma, ultima parte, c.p.c.) si introdurrebbe un adempimento formale non in linea con la struttura de-formalizzata e improntata a celere risoluzione della situazione di indebitamento caratterizzante la procedura di sovraindebitamento, adempimento formale, peraltro, non previsto dal legislatore a carico del debitore neanche per le procedure concorsuali maggiori quali il fallimento e il concordato preventivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28550.pdf
[in senso conforme, cfr. in questa rivista: Tribunale di Torino, Sez. VI civ. - Fallimentare, 17 giugno 2022 https://www.unijuris.it/node/6632; con riferimento alla diversa modalità, prevista dalla giurisprudenza, di proposizione del reclamo avverso l'omologa del concordato preventivo, che si conforma a quelle generali dei procedimenti camerali, facendo riferimento quale dies a quo al momento della notificazione di quel provvedimento al soggetto interessato alla sua proposizione: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 febbraio 2017 n. 3465 https://www.unijuris.it/node/3243; in tema di non necessità della difesa tecnica in sede di accordi di composizione della crisi: Tribunale di Roma, Sez. Fallimentare, 23 dicembre 2021 https://www.unijuris.it/node/6116].