Corte di Cassazione (7747/2016) - Esenzione dalla revocabilità ex art. 2901 co.3 c.c. della vendita di un bene per reperire liquidità occorrente all'adempimento di un proprio debito.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 27/11/2017 - 16:55Cassazione civile, sez. III, 19 Aprile 2016, n. 7747. Pres. Giuseppe Maria Berruti, Rel. Adelaide Amendola.
Revocatoria ordinaria - Esenzione dalla revocabilità ex art. 2901 co.3 c.c. Alienazione con destinazione del prezzo al soddisfacimento di debiti scaduti – Applicabilità.