Tribunale di Latina - Revocatoria delle rimesse bancarie effettuate dal fallito; requisiti della consistenza e durevolezza: parametri. Presupposti della conoscenza dello stato di insolvenza da parte del creditore.

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Data di riferimento: 
05/04/2016

 

Tribunale di Latina 05 aprile 2016 – Est. Vaccarella.

 

Fallimento – Revocatoria delle rimesse bancarie - Requisito della consistenza – Superamento del 10% del massimo revocabile ex art. 70 L.F. – Criterio valido - Riduzione dell’indebitamento senza pregiudizio per i creditori – Condizione che esclude la revocabilità.

 

Fallimento – Revocatoria delle rimesse bancarie - Requisito della durevolezza -  Durata di un giorno – Eccessiva ristrettezza – Molteplicità di movimenti del conto – Arco temporale di quattro giorni – Congruità.

 

Fallimento – Revocatoria delle rimesse bancarie - Art. 67, secondo comma, L.F. – Curatore - Conoscenza dello stato di insolvenza – Prova diretta -  Presunzioni  – Alternativa possibile -   Indizi gravi, precisi e concordanti – Soggetto prudente ed avveduto – Parametro di riferimento – Ragionamento deduttivo - Criterio valido.

 

Al fine di considerare “consistenti”, ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera b), L.F.,  le rimesse effettuate dal cliente fallito in favore della banca nei sei mesi anteriori alla sua dichiarazione di fallimento e, pertanto, di poterle considerare revocabili ex art 67, secondo comma, L.F. in quanto estintive di posizioni passive derivanti da rapporti bancari continuativi o reiterati, appare idoneo il criterio, ripreso dalla prima giurisprudenza di merito susseguente alla  novella di cui alla Legge 80/2005 e successive modificazioni , secondo il quale si considera tale ogni rimessa che supera il 10% dell’importo massimo revocabile ex art. 70, terzo comma, L.F., e  ciò in quanto risponde alla ratio legis l’escludere da revocatoria tutti quei pagamenti che, pur avendo prodotto una sostanziale riduzione dell’esposizione debitoria maturata dal fallito, non hanno tuttavia pregiudicato in maniera rilevante il suo patrimonio a discapito degli altri creditori. (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

Per quanto riguarda l’elemento della “durevolezza” dell’effetto solutorio della singola rimessa, il periodo di un solo giorno costituisce periodo di tempo eccessivamente ristretto per poter ritenere che il pagamento possa aver provocato una durevole diminuzione dell’esposizione debitoria dell’impresa fallita nei confronti della banca, in quanto, a prescindere dalla tipologia del conto e dalla sua minore o maggiore staticità, non può considerarsi durevole il rientro che sia rimasto tale per un tempo così limitato (nello specifico, il tribunale ha condiviso la valutazione del CTU che, pur trovandosi di fronte ad un conto caratterizzato da molteplici frequenti movimenti, ha ipotizzato la durevolezza analizzando l’efficacia solutoria in un arco temporale di quattro giorni, periodo ritenuto congruo dovendo la stabilità del rientro essere valutata nel breve, ma non nel brevissimo periodo). (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

 

La scientia decoctionis da parte del creditore, della cui dimostrazione è onerata la curatela ai sensi  dell’art. 67, secondo comma, L.F., deve essere effettiva e non potenziale, non essendo sufficiente la qualità d’istituto bancario a fondare la presunzione della conoscenza di tale stato. La concreta condizione psicologica del creditore al momento dell’atto impugnato, oltre che in maniera diretta, può, in quanto si concretizza in uno stato soggettivo, essere dimostrata anche mediante il ricorso ad indizi aventi i requisiti della gravità, precisione e concordanza, ossia ad indizi che consentano di desumere da segni esteriori dello stato di insolvenza (fatti noti) la conoscenza, secondo il parametro astratto del soggetto di ordinaria prudenza ed avvedutezza, dello stesso (fatto ignoto), secondo lo schema logico tipico del ragionamento deduttivo. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14867.pdf

 

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