Tribunale di Firenze Fallimento: presupposti oggettivi e soggettivi della revocatoria delle rimesse bancarie.

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Data di riferimento: 
18/04/2016

Tribunale di Firenze 18 aprile 2016 – Est. Primavera.

Fallimento – Rimesse bancarie – Revocatoria – Riduzione consistente e durevole – Accertamento – Elementi da prendere in considerazione.

Fallimento – Rimesse bancarie – Revocatoria – Presupposti soggettivi – Conoscenza o meno dello stato di insolvenza – Onere della prova – Possibilità per i giudice di prescindervi -  Elementi acquisiti al processo – Convincimento basato su presunzioni – Operatori bancari e finanziari – Maggiore diligenza - Regola di comportamento - .

Al fine dell’accertamento della sussistenza di quella riduzione “consistente e durevole” dell’esposizione debitoria della società fallita che, laddove il curatore provi la conoscenza in capo alla banca dello stato d’insolvenza, consente, ai sensi dell’art. 67, terzo comma, lettera b) L.F., la revoca delle rimesse bancarie effettuate nel semestre antecedente  la dichiarazione fallimento, è necessario prendere in considerazione: a) l’entità iniziale, finale e massima dell’esposizione debitoria suddetta; b) la differenza tra l’ammontare massimo e quello esistente alla data del fallimento delle pretese creditorie della banca nel periodo considerato; 3) l’entità delle rimesse bancarie effettuate nello stesso periodo non inferiore al 10% del massimo revocabile ai sensi dell’art. 70, terzo comma, L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In ordine al presupposto soggettivo della revocatoria fallimentare, l’onere probatorio della parte interessata a fornire la prova della conoscenza  o della non conoscenza dello stato di insolvenza non esclude che il giudice possa desumere il proprio convincimento da ogni elemento acquisito al processo, pur se non specificatamente e direttamente fornito dall’onerato, quindi, da presunzioni ricavate da elementi indiziari caratterizzati dai requisiti di gravità, precisione e concordanza, idonei in quanto tali ad operare un collegamento concreto col fatto da provare. Al riguardo, in particolare, si deve dare rilievo  al fatto che gli operatori bancari e finanziari sono considerati quali soggetti  di regola tenuti ad una maggiore diligenza, avuto riguardo all’attività professionale esercitata, alla prudenza ed avvedutezza che ne deve  concretamente caratterizzare l’operare ed alla circostanza che gli stessi godono di canali privilegiati di informazione in ordine alla situazione patrimoniale dei propri clienti, ovunque questi ultimi operino. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/14959.pdf

 

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