Corte di Cassazione (13596/2020) – Revoca dell’ammissione al concordato per mancato deposito delle somme necessarie per il suo svolgimento e presupposto perché incida sul diritto del professionista ad essere liquidato in prededuzione.
Inserito da Francesco Gabassi il Lun, 03/08/2020 - 16:22Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 luglio 2020, n. 13596 – Pres. Antonio Didone , Rel. Paola Vella.
Concordato preventivo e successivo fallimento – Credito del professionista incaricato dal debitore – Riconoscimento della prededuzione – Prestazione che risulti ex post utile per la massa – Presupposto necessario - Esclusione – Convenienza dell’attività svolta – Riscontro dovuto – Accertamento da effettuarsi solo secondo una valutazione ex ante.