Corte di Cassazione (2422/2020) – Concordato con continuità reso possibile solo grazie alla vendita di alcuni immobili ipotecati, con differimento a lungo termine del pagamento dei creditori garantiti: inammissibilità della proposta.

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Data di riferimento: 
04/02/2020

Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 04 febbraio 2020, n. 2422 - Pres.  Andrea Scaldaferri, Rel Massimo Ferro.

Concordato preventivo - Creditori privilegiati – Pagamento dilazionato – Ammissibilità – Perdita economica – Conseguente riconoscimento del diritto di voto –Accertamento rimesso al giudice del merito.

Proposta di concordato con continuità diretta - Vendita di alcuni immobili ipotecati - Unica fonte   possibile di autofinanziamento - Creditori prelazionari - Differimento a lungo termine del loro pagamento -  Riconoscimento del diritto di voto - Presupposto non sufficiente a giustificarne la loro non immediata soddisfazione  - Inammissibilità del ricorso.

Concordato con continuità  - Tribunale - Prosecuzione dell'attività aziendale - Riscontro della  sua  manifesta dannosità - Valutazione di non fattibilità economica di quella procedura - Possibile revoca dell'ammissione.

In tema di concordato preventivo la regola generale è quella del pagamento non dilazionato dei creditori privilegiati, sicché l'adempimento con una tempistica superiore a quella imposta dai tempi tecnici della procedura equivale ad una soddisfazione non integrale degli stessi, in ragione della perdita economica conseguente al ritardo rispetto ai tempi normali con il quale i creditori conseguono le somme dovute. La determinazione in concreto di tale perdita, rilevante ai fini del computo del voto ex art. 177, comma 3, l.fall., costituisce un accertamento in fatto che il giudice di merito deve compiere alla luce della relazione giurata del professionista ex art. 160, secondo comma, l.fall., tenendo conto degli eventuali interessi offerti ai creditori e dei tempi tecnici di liquidazione dei beni gravati dal privilegio in ipotesi di soluzione della crisi alternativa al concordato. (Massima ufficiale)

E' incompatibile con il sistema dei privilegi, per violazione della clausola di salvaguardia dettata dall'art. 186 bis, secondo comma, lettera c) L..F., trattandosi di ipotesi di traslazione oggettiva del rischio incompatibile con lo statuto dei creditori, la proposta di concordato con continuità diretta che contempli un disallineamento temporale tra le vendite di alcuni immobili gravati da ipoteche, costituenti l'unica fonte di autofinanziamento utile a consentire al proponente la prosecuzione dell'attività aziendale, ed il pagamento dei relativi creditori garantiti, laddove quei pagamenti non solo non risultino immediati ma sia previsto si effettuino solo dopo l'esaurimento di un complesso ciclo economico, a sua volta di durata irragionevole [nello specifico, a distanza di sei anni e mezzo dall'omologazione]; ciò in quanto un differimento di quella durata non può risultare giustificato neppure dall'eventuale riconoscimento ai creditori privilegiati del diritto di voto, oltrepassando persino i tempi tecnici necessari per lo svolgimento di quella procedura. (Pierluigi Ferrini  - Riproduzione riservata)

La previsione dell'art. 186 bis L.F., ove attribuisce al tribunale il potere di revocare l'ammissione al concordato in continuità qualora l'esercizio dell'attività di impresa risulti manifestamente dannosa per i creditori, «esula dalla valutazione della convenienza economica della proposta concordataria riservata, quando essa non sia implausibile, all'accettazione dei creditori, sicché spetta al Tribunale, per i fini della pronuncia di revoca, la verifica dell'andamento dei flussi di cassa e del conseguente indebitamento, tale da erodere le prospettive di soddisfazione del ceto creditorio». (Pierluigi Ferrini - Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/23237.pdf 

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3482 https://www.unijuris.it/node/2798 ; con riferimento alla seconda massima, cfr.: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 09 maggio 2014, n. 10112 https://www.unijuris.it/node/2317  07 aprile 2017, n. 9061  https://www.unijuris.it/node/3581 e 27 settembre 2018, n. 23315 https://www.unijuris.it/node/4969]

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: