Corte di Cassazione (5857/2022) – Ammissione al passivo anche in chirografo di credito ipotecario.Dovere per colui che si affermi cessionario di uno dei crediti già ceduti dalla società poi fallita in blocco ex art. 58 del T.u.b di provarne l'inclusione.
Inserito da Francesco Gabassi il Sab, 01/10/2022 - 09:44Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 febbraio 2022, n. 5857 – Pres. Francesco A. Genovese, Rel. Francesco Terrusi.
Fallimento – Credito con rango ipotecario – Domanda di insinuazione al passivo con privilegio – Giudice del merito – Considerazione dell'ipoteca come revocabile – Ammissione al passivo in chirografo – Ammissibilità – Fondamento.