Art. 111. - Ordine di distribuzione delle somme., Tribunale di Ancona

Tribunale di Ancona: in sede di riparto dalle somme ottenute con il realizzo dei beni gravati da ipoteca, pegno o privilegio speciale va dedotta, prima della loro distribuzione, anche una quota proporzionale delle spese generali.

Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 09 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Maria Letizia Mantovani.

Fallimento – Beni  gravati da ipoteca, pegno o privilegio speciale – Riparto delle somme ricavate dalla loro vendita – Deduzione delle spese specifiche incontrate e di una quota proporzionale di quelle generali – Crediti prededucibili dei professionisti -- Importi da ricomprendersi.

Data di riferimento: 
09/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]