Tribunale di Ancona: in sede di riparto dalle somme ottenute con il realizzo dei beni gravati da ipoteca, pegno o privilegio speciale va dedotta, prima della loro distribuzione, anche una quota proporzionale delle spese generali.
Inserito da Francesco Gabassi il Gio, 30/06/2022 - 12:25Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 09 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Maria Letizia Mantovani.
Fallimento – Beni gravati da ipoteca, pegno o privilegio speciale – Riparto delle somme ricavate dalla loro vendita – Deduzione delle spese specifiche incontrate e di una quota proporzionale di quelle generali – Crediti prededucibili dei professionisti -- Importi da ricomprendersi.
Data di riferimento:
09/02/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]