Tribunale di Ancona: in sede di riparto dalle somme ottenute con il realizzo dei beni gravati da ipoteca, pegno o privilegio speciale va dedotta, prima della loro distribuzione, anche una quota proporzionale delle spese generali.
Tribunale Ordinario di Ancona, Sez. II civ., 09 febbraio 2022 (data della pronuncia) – Giudice Maria Letizia Mantovani.
Fallimento – Beni gravati da ipoteca, pegno o privilegio speciale – Riparto delle somme ricavate dalla loro vendita – Deduzione delle spese specifiche incontrate e di una quota proporzionale di quelle generali – Crediti prededucibili dei professionisti -- Importi da ricomprendersi.
Il Curatore previa distinzione ex art. 111 ter L.F. tra massa liquida attiva mobiliare e massa liquida attiva immobiliare, deve, in sede di riparto parziale, in particolare, in base al disposto di detto articolo, dedurre dalle somme ottenute con il realizzo dei beni gravati da ipoteca, pegno o privilegio speciale non solo le spese di procedura specifiche inerenti a tali beni ma anche una quota proporzionale delle spese generali di procedura, ove rientrano per definizione anche i crediti prededucibili dei professionisti; ciò in quanto l'art. 111 ter, terzo comma, deroga al disposto dell'art. 111 bis, secondo comma, L.F.. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
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