Art. 111. - Ordine di distribuzione delle somme., Tribunale di Lecco

Tribunale di Lecco – In sede di riparto non possono essere poste proporzionalmente a carico del creditore ipotecario, quali spese generali, anche le spese volte ad avvantaggiare solo i creditori chirografari e quelli assistiti da privilegio generale.

Tribunale di Lecco, 09 luglio 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Edmondo Tota.

Fallimento – Ripartizione finale dell’attivo – Ricavato della liquidazione dei beni oggetto di ipoteca – Spese prededucibili di carattere generaleda non porsi a carico del creditore ipotecario - Ragione.

Data di riferimento: 
09/07/2022
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]