Tribunale di Lecco – In sede di riparto non possono essere poste proporzionalmente a carico del creditore ipotecario, quali spese generali, anche le spese volte ad avvantaggiare solo i creditori chirografari e quelli assistiti da privilegio generale.
Tribunale di Lecco, 09 luglio 2022 (data della pronuncia) – Giudice delegato Edmondo Tota.
Fallimento – Ripartizione finale dell’attivo – Ricavato della liquidazione dei beni oggetto di ipoteca – Spese prededucibili di carattere generaleda non porsi a carico del creditore ipotecario - Ragione.
Le spese rappresentate dai compensi dei professionisti che hanno assistito la società (poi fallita) nella presentazione di una domanda di concordato preventivo o il compenso del legale che abbia assistito la procedura fallimentare in un’azione avente ad oggetto il recupero di un credito del fallimento (o le spese di lite liquidate all’esito dello stesso giudizio per l’ipotesi di soccombenza della procedura), costituiscono spese di cui devono farsi carico i creditori chirografari e quelli assistiti da privilegio generale e non anche il creditore ipotecario, sebbene questi, ai sensi del disposto dell'art. 111 ter L.F., debba farsi carico non solo delle spese specifiche sostenute dalla procedura fallimentare per la conservazione, amministrazione e liquidazione del bene ipotecato ma anche, in applicazione di un principio di solidarietà concorsuale, di una quota di quelle generali, come calcolata secondo un criterio di proporzionalità tra le masse attive mobiliari ed immobiliari; ciò in quanto le spese generali da porsi anche a suo carico in quanto esse pure prededucibili sono solo quelle che attengono al complessivo funzionamento della procedura, e non anche quelle dalle quali non avrebbe potuto trarre alcuna utilità (o addirittura, nel caso del concordato preventivo, avrebbero comportato per lui un aggravio dei costi di liquidazione dei beni oggetto di garanzia rispetto all’alternativa fallimentare). (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-lecco-9-luglio-2022-est-tota
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/27784.pdf
[cfr. in questa rivista: Tribunale di Milano 21 maggio 2015 https://www.unijuris.it/node/2760].