Corte di Cassazione (16103/2018) Ammissione al passivo di domande “supertardive” o “ultratardive” e facoltà per il curatore di provare che il creditore ha comunque avuto notizia del fallimento anche in caso di mancato avviso ex art. 92 l.fall..
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 01/10/2019 - 10:01Cassazione civile, sez. I, 19 Giugno 2018, n. 16103. Est. Campese.
Domande cd. "supertardive o ultratardive" - Avviso del curatore ex art. 92 l. fall. – Omissione – Prova da parte del curatore della conoscenza del fallimento da parte del ricorrente – Ammissibilità.