Corte di Cassazione (835/2018) – Dichiarazioni tardive di credito ex art. 101 L.F. ante riforma: applicazione per la proposizione delle impugnazioni dei termini previsti dal rito ordinario e non di quello ex art. 99 L.F.

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Data di riferimento: 
16/01/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 16 gennaio 2018, n. 835 - Pres. Francesco Tirelli, Rel. Eduardo Campese.

Fallimento – Dichiarazioni tardive di credito -  Regime precedente alla novella ex d. lgs. 5/2006 – Impugnazioni – Proposizione - Termini previsti dal rito ordinario – Assoggettamento – Termine ex art. 99 L.F. - Inapplicabilità.

Le cause introdotte a seguito di dichiarazioni tardive di credito ex art. 101 l.fall. – nel regime vigente prima della novella introdotta dal d.lgs. n. 5 del 2006 – non rappresentano, a differenza delle opposizioni allo stato passivo, lo sviluppo in sede contenziosa della precedente fase di verificazione e di accertamento dei crediti, ma hanno i caratteri del normale giudizio di cognizione da istruirsi a norma dell’art. 175 e seguenti c.p.c., sicché trovano applicazione i termini per la proposizione delle impugnazioni previsti per il rito ordinario, con conseguente esclusione della riduzione dei termini stessi prevista dall'art. 99 l.fall. nel testo vigente prima della detta novella. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22124.pdf

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