Corte di Cassazione (21213/2017) – Fallimento e scioglimento del contratto di leasing: diritto del concedente di insinuarsi al passivo per i crediti scaduti e tardivamente per quelli residui non recuperati.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 13 settembre 2017 n. 21213 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Francesco Genovese.
Fallimento – Contratto di leasing – Curatore – Opzione per lo scioglimento – Concedente – Crediti scaduti – Insinuazione al passivo – Ammissibilità – Crediti residui – Nuova allocazione del bene – Minore somma ricavata – Possibile insinuazione tardiva.
“In tema di leasing, in caso di scioglimento del contratto ad opera del curatore fallimentare, il concedente, per i crediti scaduti, insinuandosi al passivo in sede di verifica dei crediti, può soddisfarsi in sede fallimentare, in quanto il credito è sorto anteriormente al concorso e detti crediti andranno pacificamente ammessi, al lordo degli interessi di mora, alla data della dichiarazione di fallimento. Per i canoni a scadere, invece, il creditore ha soltanto diritto alla restituzione del bene, oltre al diritto eventuale (per il quale vi è incertezza sul se verrà ad esistenza e su quale eventualmente sarà il preciso ammontare) di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato, o meglio la minor somma ricavata rispetto a detto credito dalla nuova allocazione del bene”. (Principio di diritto)
[nello stesso senso, cfr. Corte di Cassazione, Sez.VI, 3 settembre 2015 n. 17577 in questa rivista https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=Cassazione+17577%2F2015]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2021213.2017.pdf