Tribunale di Milano – Grave inadempimento commesso dall'attestatore in sede di concordato preventivo e istanza di risarcimento del danno per intervenuto pagamento proposta dal Fallimento a seguito dell'apertura di quella seconda procedura.
Tribunale Ordinario di Milano, Sez. I civ., 28 aprile 2023 – Giud. Valentina Boroni.
Concordato preventivo in continuità – Incarico conferito all'attestatore in sede di domanda di accesso – Grave colpevole inadempimento da lui compiuto – Successiva dichiarazione di fallimento del proponente – Risarcimento del danno da intervenuto pagamento – Azione giudiziale proposta dalla procedura fallimentare – Accoglibilità – Presupposto.
Va considerato gravemente inadempiente all’incarico professionale conferitogli dal debitore per l'accesso alla procedura di concordato preventivo in continuità (debitore che subito dopo a seguito di “criticità” sollevate dal Tribunale con fissazione di udienza ex art, 162 L.F. ha rinunciato alla procedura, onde ne è stato dichiarato il fallimento), il professionista che abbia predisposto una relazione attestativa carente sotto il profilo della verifica contabile della veridicità dei dati aziendali non avendo provveduto alla circolarizzazione dei crediti, e della fattibilità del piano concordatario in prosecuzione dell'attività aziendale, non avendo effettuato in particolare verifiche in ordine alla manifestazione di interesse all’acquisto da parte di un soggetto terzo di un contratto di leasing in corso e dell'immobile che ne costituiva oggetto (previsione che rappresentava un punto saliente del piano concordatario) ed in ordine alla solvibilità di quel potenziale acquirente. [nello specifico, il Tribunale, ha pertanto accolto la richiesta del Fallimento volta ad ottenere il risarcimento ex art. 1223 c.c. del danno subito dalla procedura fallimentare a seguito dell'intervenuto anticipato indebito riconoscimento a quel professionista del compenso, pagamento che gli sarebbe giustamente spettato laddove avesse svolto l'incarico conferitogli con la diligenza richiesta dall'art. 1176, secondo comma, c.c. e che, invece, si doveva considerare in quel caso non dovuto in ragione dell'intervenuto inadempimento del mandato che il professionista non aveva dimostrato essere stato determinato da causa a lui non imputabile]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/29235.pdf
https://www.dirittodellacrisi.it/articolo/trib-milano-28-aprile-2023-est-boroni
[in tema di mancata ammissione, totale o parziale, al passivo nel successivo fallimento del credito del professionista incaricato di ausilio tecnico per l'accesso a concordato preventivo ove si accerti l’inadempimento della obbligazione assunta o la partecipazione da parte dello stesso ad attività fraudatoria posta in essere dal debitore, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, 31 dicembre 2021, n. 42093 https://www.unijuris.it/node/598 e, analogamente, con riferimento in particolare alla riscontrata inutilità o dannosità della prestazione del professionista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 02 luglio 2020, n. 13596 https://www.unijuris.it/node/5254; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 maggio 2021, n. 14050 https://www.unijuris.it/node/5663; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 21 maggio 2021, n. 14050 https://www.unijuris.it/node/5663; Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 settembre 2018 n. 22785 https://www.unijuris.it/node/4473 e Cassazione civile, sez. VI, 07 Febbraio 2017, n. 3218 https://www.unijuris.it/node/3411; in tema di potere di rilevazione di tali circostanze spettante al curatore: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 giugno 2021, n. 15807 https://www.unijuris.it/node/5827; in tema di efficacia solo endofallimentare del giudicato che accoglie o rigetta una domanda di insinuazione al passivo, cfr. in questa rivista: Cass., Sez. 1, 12 aprile 2022, n. 11808 https://www.unijuris.it/node/6215].