Corte di Cassazione (2176/2023) – Possono trovare applicazione anche rispetto alla revocatoria ordinaria esercitata del curatore ed a quella esercitata al di fuori del fallimento e dallo stesso proseguita le esenzioni ex art. 67, terzo comma, L.F.
Inserito da Francesco Gabassi il Mar, 13/06/2023 - 13:54Corte di Cassazione, Sez. I civ., 24 gennaio 2023, n. 2176 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Guido Mercolino.
Fallimento – Azioni revocatorie – Casi di esenzione previsti dall'art. 67, terzo comma, L.F. - Applicabilità possibile anche alla revocatoria ordinaria fallimentare e non – Presupposti necessari.