Tribunale di Genova – Sovraindebitamento: inserimento nell'attivo in sede di liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 di un immobile interessato ad una precedente cessione a terzi poi dichiarata inefficace.

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Data di riferimento: 
03/11/2022

Tribunale Ordinario di Genova, Sez. Fallimentare, 03 novembre 2022 (data della pronuncia) – Pres. Rel. Roberto Braccialini, Giud Cristina Tabacchi e Andrea Balba..

Sovraindebitamento – Liquidazione del patrimonio ex art. 14 ter L. 3/2012 – Immobile oggetto di una cessione a terzi poi dichiarata inefficace – Inserimento di quel bene nell'attivo – Atto costituente frode ai creditori – Esclusione – Fondamento.

Non costituisce atto in frode ai creditori, che in quanto tale comporterebbe la revoca dell'apertura ex art. 14 ter L. 3/2012 della procedura di liquidazione del patrimonio, ai sensi dell'art. 14 quinquies, primo comma,  l’inserimento nell’attivo di un immobile oggetto di stima che risulti essere stato già ceduto a terzi, laddove tale negozio abbia avuto luogo oltre i cinque anni dall'apertura di quella procedura e quella cessione risulti essere poi stata dichiarata inefficace nei confronti dei creditori ai sensi dell’art. 2901 c.c. con sentenza passata in giudicato, in esito al giudizio promosso da una banca finanziatrice che aveva poi intentato esecuzione forzata volta al recupero di quel bene per il soddisfacimento di un credito riconosciutole in forza di decreto ingiuntivo [nello specifico, ad avviso del Tribunale, la statuizione che aveva riconosciuto l'inefficacia di quella cessione risultava infatti potenzialmente giovevole non solo alla banca che aveva intrapreso il giudizio che aveva portato a quella pronuncia, ma anche al ceto creditorio e, dunque, se ne doveva necessariamente dare conto da parte dei sovraindebitati nella massa attiva rilevante per la procedura concorsuale da essi attivata, in quanto il mancato inserimento di quel bene tra i cespiti liquidabili avrebbe determinato una sottrazione di attivo ai creditori;  tuttavia, ha precisato il Tribunale, dovrà essere poi cura del liquidatore attenersi, in sede di riconoscimento dei debiti pendenti e di ricostruzione dell'attivo disponibile e di distribuzione del ricavato, a quanto eventualmente si sarebbe statuito a favore della finanziaria stessa]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://dirittodellacrisi.it/articolo/trib-genova-3-novembre-2022-est-braccialini

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: