Tribunale di Venezia – Consecuzione procedure e azione revocatoria fallimentare: considerazioni in tema di termine di decadenza per la proposizione e di prova della scientia decoctionis da parte del curatore.

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Data di riferimento: 
18/01/2023

Tribunale di Venezia, Sez. I civ., 18 gennaio 2023 – Giud. Fabio Doro. 

Consecuzione tra concordato e fallimento – Azione revocatoria fallimentare – Termine per la proposizione – Triennio dalla dichiarazione i fallimento - Fondamento - Applicabilità della sospensione ex art. 83, comma 2. del D.L. 18/2020.

Revocatoria fallimentare ex art. 67, secondo comma, L.F. - Curadore – Onere della prova della scientia decoctionis – Sottoscrizione  tra le parti di un piano di rientro – Accordo transattivo che consente di ritenere presunto tale status.

In caso di consecuzione tra concordato preventivo e fallimento, alla luce del fatto che il disposto dell'art 69 bis, secondo comma, L.F. si deve ritenere  faccia riferimento ai termini previsti dagli artt. 64, 65, 67, primo e secondo comma e 69 solo ai fini del riscontro del periodo sospetto e non anche al fine della valutazione della scadenza del termine triennale per la promozione di azioni revocatorie, come previsto dal primo comma dello stesso art. 69 bis, è alla data della dichiarazione di fallimento e non a quella di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese che deve farsi riferimento per stabilire il dies a quo dal quale far decorrere il termine triennale di  decadenza per la proposizione di una azione revocatoria [nello specifico il Tribunale ha al riguardo anche precisato che la sospensione prevista, a motivo del diffondersi della pandemia da Covid 19, dall'art. 83, comma 2. del D.L. 18/2020 risultava applicabile anche al termine per la proposizione dell'azione revocatoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Ai fini della prova che il curatore deve fornire ai sensi dell'art. 67, secondo comma, L.F. della conoscenza da parte del terzo creditore, che risulti essere stato interessato da un pagamento effettuato a suo favore in periodo sospetto da parte della debitrice poi fallita, dello stato di insolvenza in cui in quel momento quella già versava, si deve ritenere che possa costituire elemento idoneo a rivelare una tale conoscenza in capo al creditore la sottoscrizione tra le parti di un piano di rientro, effettuata a seguito della minaccia da parte del creditore di ricorso ad azioni legali e dopo l’ottenimento da parte dello stesso di un decreto ingiuntivo, divenuto definitivo per mancata opposizione da parte della debitrice, tanto più se l’importo del debito come restituito risultava essere contenuto rispetto alle dimensioni del soggetto poi fallito e se il creditore, pur avendo conseguito in ritardo il pagamento delle rate previste dall'accordo transattivo, tra l'altro concluso per un ammontare di importo inferiore al dovuto originario, non abbia né invocato la decadenza dal beneficio del termine, né posto immediatamente in esecuzione il titolo esecutivo in precedenza ottenuto [al riguardo, ad avviso del Tribunale, parte creditrice non poteva nemmeno invocare l'esenzione da revocatoria prevista dall'art. 67, terzo comma, lettera a) L.F. come riferita ai pagamenti effettuati nell'esercizio di una attività d'impresa “nei termini d'uso”, dal momento che il pagamento ottenuto nelle immediatezze della dichiarazione di fallimento della debitrice, essendo stato da quella eseguito in esecuzione di detto accordo, rappresentava una modalità “anomala” di pagamento dei crediti commerciali]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

https://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/28650.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: